
Buongiorno a tutti, iniziamo oggi un filo diretto con un blog di notizie sulle Imprese e le persone.
Partiamo con il decreto Ristori Bis , Decreto Legge 9 Novembre 2020. n°149.
Vediamo chi ha diritto al contributo a fondo perduto.
Sono tutti gli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre scorso a condizione che:
- siano titolari di partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020
- svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai DPCM e più precisamente riguardanti o codici ATECO riportati nella apposita tabella.
- il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La tabella è stata introdotta dal decreto Ristori ed è stata sostituita da una nuova contenuta nell’art 1 del Ristori bis con ampliamento delle attività cui spetta il contributo.
Come viene calcolato il contributo?
Il calcolo verrà effettuato moltiplicando per i seguenti coefficienti 100, 150, 200 e 400%, il contributo già incassato.
Infatti, i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art.25 del decreto “Rilancio” e che non vi abbiano rinunciato, riceveranno il ristoro direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo e sarà pari a quanto già ricevuto più una maggiorazione.
Un Comunicato Stampa del 7 novembre ha annunciato che gli accrediti sono già partiti.
Vediamo un esempio di calcolo:
Prendiamo un bar con codice ATECO 563000
Ricavi/corrispettivi 2019 250.000 euro
Fatturato/corrispettivi Aprile 2019 40.000 euro
Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020 20.000 euro (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)
Differenza di fatturato (40.000 – 20.000)= 20.000 euro
Contributo decreto Rilancio (20.000 x 20%) = 4.000 euro
Contributo decreto Ristori (4.000 x 150%)= 6.000 euro
Per coloro che invece non hanno potuto presentare l’istanza entro il 13 agosto e non hanno, quindi, già usufruito del contributo previsto dal Decreto Rilancio, le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La quota di contributo spettante verrà stabilita sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo e in particolare applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:
- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e fino al 24 ottobre 2020, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.
Per questi ultimi il contributo è calcolato applicando ai coefficienti settoriali riportati sopra (100,150,200,400%) agli importi minimi stabiliti dalla norma e cioè: 1000 euro per le persone fisiche 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si precisa che il Decreto Ristori ha previsto che il contributo non può comunque essere superiore ad euro 150.000 ed è stato eliminato il limite prima previsto dall'art 25 del DL Rilancio dei 5 milioni di euro.
NON possono accedere a questa agevolazione tutti coloro i quali hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.
In merito alle zone rosse il decreto Ristori Bis ha previsto un ulteriore contributo a fondo perduto disciplinato dall’art 2.
È riconosciuto un contributo a fondo perduto con percentuale maggiorata del 200% a favore dei soggetti che:
- alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva,
- dichiarano (ai sensi dell'art 35 DPR 633/72) di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 2 al decreto,
- hanno appunto il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con Ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ecco il decreto: Ristori Bis 9 novembre 2020 n°149